CONVEGNO ZALEUCO 4 MARZO 2013

Zaleuco

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Il d.L. 22 giugno 2012, n. 83, il cd “decreto sviluppo” ,D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, reca importanti novità per gli operatori e gli studiosi del diritto fallimentare.

Seguendo una tendenza europea (ma di matrice common law) vengono dettate norme per agevolare il superamento della crisi d’impresa. Qualcuno vede in tali nuove disposizioni una sorta di favor debitoris, non del tutto sconosciuto al nostro ordinamento, ma certamente in contrasto con la nostra cultura giuridica dominante.

Il convegno, senza partire da alcuna posizione preconcetta, vuole verificare se i segni di cambiamento dell’indirizzo legislativo siano effettivi e, in caso di risposta positiva, se essi siano stati colti ed accettati dalla prima applicazione giurisprudenziale delle norme in questione.

È indubbio il successo, tra le novità introdotte, del c.d. “concordato in bianco”, nelle intenzioni del legislatore, e nella sua struttura, uno strumento fortissimo a disposizione del debitore: che diventa (ridiventa?) protagonista della soluzione della sua stessa crisi. Ma ci si domanda se nella sua reale prima applicazione – al di là di una serie di problemi procedurali ed interpretativi di cui si darà conto – esso sia stato utilizzato conformemente alle sua finalità, ovvero se sia stato inteso in maniera alterata e, quindi, sfruttato come strumento difensivo unicamente per vanificare o ritardare eventuali istanze di fallimento.

Eppure le novità legislative connesse alla presentazione della domanda “di prenotazione” del concordato sono veramente di grande valenza e destinate ad avere effetti anche sui rapporti preesistenti, con la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso particolarmente gravosi e non utili alla procedura (sul modello di quanto previsto dal Chapter 11 statunitense). Ovvero di creare una nuova impresa, in una soluzione con continuità aziendale, che nasce proprio dal sacrificio degli interessi dei creditori, subalterni rispetto alla conservazione dell’azienda.

Galgano, nel suo finale Trattato di diritto civile, pone tra le fonti del diritto la giurisprudenza: ecco, recentissima, di appena alcuni giorni addietro, una importante decisione della Suprema Corte, a Sezioni Unite, circa il limite di sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo: rispetto delle tendenze legislative del decreto sviluppo o loro adattamento alle prerogative della giurisdizione?